Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Categorie superspecialistiche

appalto lavori: le lavorazioni appartenenti alle categorie superspecialistiche come individuate dal DM 10/11/2016 n.248 vanno sempre indicate negli atti di gara come scorporabili anche se di importo inferiore al 10% dell'importo dell'appalto e inferiore ad € 150.000 ?

riporto il quesito posto e la conseguente risposta fornita da Codesto spettabile servizio : "QUESITO: appalto lavori: le lavorazioni appartenenti alle categorie superspecialistiche come individuate dal DM 10/11/2016 n.248 vanno sempre indicate negli atti di gara come scorporabili anche se di importo inferiore al 10% dell'importo dell'appalto e inferiore ad EURO 150.000 ? RISPOSTA: Sulla base di quanto rappresentato, si ritiene che le lavorazioni appartenenti alle categorie superspecialistiche così come individuate dal DM n.248/2016 non debbano essere indicate negli atti di gara come scorporabili se di importo inferiore al 10% dell'importo dell'appalto o inferiore ad euro 150.000. Ciò si ricava dall'art. 32 del D.P.R. n. 207/2010, comma 7...." Questo mi era tutto chiaro fino a quanto è stato emanato il dlgs 56/2017 che ha aggiunto all'art.1 del dlgs 50/2017 la lettera oo-ter) dove è stato riscritto quanto detto all'articolo 32 comma 7 del DPR 207/2010 aggiungendo " ... ovvero appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89 comma 11".Perchè il legislatore ha aggiunto quest'ultimo inciso?

Totale lavori 456.064,65 Categoria prevalente OG1 379.850,00 – 83,29% Categoria scorporabile OG11 76.214,65 – 16,71% - categoria D.M. 10.11.2016 n. 248 – subappaltabile al 30% della categoria OG11? è corretto? Come si deve interpretare l’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 1 del D.M. 248/2016? Il subappalto del 30% del contratto (di cui all’art. 105, c. 2 del D. Lgs. 50/2016) comprende anche il 30% dell’OG11 ( e quindi totale subappaltabile euro 136.819,40) oppure è oltre (e quindi totale subappaltabile euro 159.683,80)? Inoltre in caso di ATI, l’impresa mandante per la Categoria OG11 (di importo inferiore a 150.000 euro) può qualificarsi con i requisiti di lavori analoghi, manodopera ed attrezzatura (ex art. 90 DPR 207/2010) invece che con la SOA. Grazie